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13/12/2012

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: attività non inquadrabili nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co. pro.)

Attraverso la circolare n. 29 dell’ 11.12.2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha illustrato le caratteristiche tipiche della collaborazione a progetto, a seguito delle variazioni intervenute con l’entrata in vigore della Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012), che ha introdotto importanti limitazioni, finalizzate a contrastare un utilizzo distorto dell’istituto. Il cardine della nota ministeriale è l’indicazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, delle attività difficilmente inquadrabili nell’ambito di un autentico rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Di conseguenza, per le figure individuate nella circolare, il personale ispettivo dovrà ricondurre nell’alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere, adottando i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale. Tra le figure professionali individuate si segnalano:
·        addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
·        addetti alle agenzie ippiche;
·        addetti alle pulizie;
·        autisti e auto trasportatori;
·        baristi e camerieri;
·        commessi e addetti alle vendite;
·        custodi e portieri;
·        prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.
La circolare analizza, inoltre, il corrispettivo nel contratto a progetto e chiarisce che il compenso minimo del collaboratore a progetto va individuato, dalla contrattazione collettiva, sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato. Nell’ipotesi in cui non vi sia una contrattazione collettiva specifica, il singolo committente dovrà garantire che il compenso non sia inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Ultimo aspetto considerato nella circolare è quello relativo ai profili sanzionatori, basati sull’art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, il quale dispone che la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.
 

13/12/2012

Ponte generazionale: al via la prima sperimentazione in Lombardia

In seguito agli accordi siglati tra Assolombarda e Cgil, Cisl, Uil di Milano e Monza e Brianza, il giorno 11 dicembre è stata raggiunta l'intesa con Regione Lombardia e i vertici Inps che dà il via libera alla sperimentazione - della durata triennale - del progetto “ponte generazionale” sul territorio di Milano, Lodi e Monza e Brianza rivolta alle imprese associate ad Assolombarda. Più precisamente, il protocollo d’intesa prevede che i lavoratori a cui manchino non più di 36 mesi per il conseguimento del diritto alla pensione possano trasformare il rapporto di lavoro, su base volontaria e in accordo con l’azienda, da tempo pieno a part-time, beneficiando della copertura contributiva anche per la parte di orario non lavorato. Contestualmente, l’azienda si impegna ad assumere giovani in età compresa tra i 18 e 29 anni con contratto di apprendistato o comunque a tempo indeterminato assicurando la realizzazione di un saldo occupazionale positivo. La Regione Lombardia predisporrà le risorse necessarie alla copertura del delta contributivo a beneficio dei lavoratori prossimi al pensionamento per la durata massima di un triennio, e relativamente al periodo di part-time in accompagnamento alla pensione a fronte dell’assunzione di giovani con contratto di apprendistato, o comunque a tempo indeterminato.
 

12/12/2012

Chiarimenti INPS sugli sgravi contributivi previsti per l’assunzione di apprendisti

L'Inps, con il messaggio n. 20123 del 6 dicembre 2012, fornisce chiarimenti ai datori di lavoro in merito allo sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti dal 1 Gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Si ricorda che l’art. 22 della legge n. 183/2011 prevede, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l'aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato. La concessione dello sgravio contributivo deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al regolamento CE n. 1998/2006. Con riferimento ad alcuni aspetti legati alla trasmissione della dichiarazione "de minimis", l'Istituto fornisce diverse precisazioni. La prima riguarda l’individuazione dei  soggetti tenuti alla trasmissione della dichiarazione "de minimis". A tele proposito si chiarisce che la nozione di impresa, rilevante ai fini dell'applicazione della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, ricomprende ogni entità - indipendentemente dalla forma giuridica rivestita - che eserciti un'attività economica. In secondo luogo, si sottolinea che la dichiarazione "de minimis" deve essere inviata da parte delle aziende nel più breve tempo possibile dall'assunzione del lavoratore, infatti l'inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà subordinatamente all'acquisizione della suddetta dichiarazione e decorrerà dalla data in cui è intervenuta l'assunzione dell'apprendista. Infine, per rendere più agevoli le operazioni, si precisa che le aziende dovranno validare, nella dichiarazione, il campo riferito alla normativa interessata, indicando anche la data di assunzione degli apprendisti che dà luogo al beneficio.
 

12/12/2012

Corte di Cassazione: legittimo il licenziamento del pubblico dipendente per doppio lavoro non autorizzato

Attraverso la sentenza n. 20857/2012, la Corte di Cassazione ha affermato che un dipendente pubblico non può esercitare attività di commesso presso il negozio di un familiare, se non espressamente autorizzato dalla propria Amministrazione, anche nel caso in cui non sia prevista la corresponsione di un compenso e l’attività lavorativa sia effettuata in modo discontinuo. Nel caso di specie, l'aggravante che legittima il licenziamento del lavoratore pubblico, ad avviso della Suprema Corte, sta nel fatto che il lavoratore in questione prestava la propria attività anche durante l'orario di lavoro e nei periodi di malattia.
 

11/12/2012

Assunzioni ex Legge n. 407/1990: chiarimenti dall’INPS

Attraverso il messaggio 3 dicembre 2012, n. 19818, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, relativo alle agevolazioni contributive riservate all'impiego di lavoratori disoccupati di lunga durata. Il caso presentato all’ Istituto riguardava un'azienda che, avendo proceduto al licenziamento di alcuni dipendenti, entro i sei mesi successivi aveva assunto un numero superiore di lavoratori, chiedendo per questi le agevolazioni contributive previste dalla Legge n. 407/1990. La Sede Inps competente aveva comunicato all'azienda il mancato riconoscimento di tali agevolazioni per tutti i lavoratori assunti nei sei mesi successivi al predetto licenziamento, sulla base di quanto affermato dal Ministero del lavoro nell'interpello n. 37/2010, secondo cui il datore di lavoro non può fruire dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 407/1990, qualora, nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova. L'azienda interessata, non condividendo il provvedimento, aveva sottolineato che la legge citata prevede espressamente, quale condizione di inapplicabilità dei benefici, che l'assunzione non debba avvenire in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi per qualunque causa nei sei mesi precedenti e che, nel caso di specie, le assunzioni effettuate erano state in numero maggiore rispetto ai licenziamenti, non configuradosi, quindi, un’ipotesi di sostituzione. Sulla scorta di questo dato, aveva chiesto che il benefici contributivi venissero riconosciuti per una parte dei lavoratori, ovvero per quelli in numero superiore a quelli licenziati.
Chiamato ad esprimersi, l’Inps ha spiegato che, poiché l'azienda prima ha licenziato alcuni lavoratori e poi ne ha assunti in numero superiore a quelli licenziati, il beneficio spetterà per un numero di lavoratori corrispondenti alla differenza (ad esempio: se l'azienda licenzia due lavoratori e ne assume, entro i sei mesi successivi, dieci, il beneficio di legge spetterà per otto lavoratori).
 

11/12/2012

Rinnovato il CCNL Metalmeccanici

Il 5 Dicembre 2012 è stato siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanici 2013-2015. L'intesa sull'accordo, che interessa circa 1,6 milioni di lavoratori, ha visto la firma di Fim-Cisl, Uilm, Fismic e Ugl-metalmeccanici e Federmeccanica, con l'assenza della Fiom-Cgil. L’accordo prevede un aumento salariale complessivo di 130 euro (parametro al quinto livello). Le altre modifiche di rilievoriguardano: la quota dell’elemento perequativo, l’incremento delle maggiorazioni previste per lavoro notturno, l’ indennità di trasferta e la reperibilità, il part-time, incremento del contributo versato dalle aziende al Fondo sanitario integrativo dei metalmeccanici, che salirà fino al 108 euro/anno entro il 2015, la tutela della malattia.
 

07/12/2012

Maxiemendamento D.L. sviluppo: novità in materia di lavoro

Mercoledì 5 dicembre il Senato ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl n. 3533 di conversione del decreto-legge n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Le principali novità in materia di lavoro e previdenza riguardano la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato, i fondi interprofessionali, i rapporti di lavoro nelle start-up innovative, il lavoro intermittente e l’esodo dei lavoratori "anziani”. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. Diversamente da quanto prospettato, sono mancati interventi relativi all’ASPI, al Durc e al finanziamento degli ammortizzatori in deroga.
 

07/12/2012

Ricongiunzione dei periodi assicurativi

Le norme in materia di ricongiunzione stabiliscono che i lavoratori dipendenti, i quali abbiano versato contributi per un numero di anni più che sufficiente alla maturazione del diritto a pensione – ma presso gestioni previdenziali diverse – debbano versare centinaia di migliaia di euro per ricongiungere i periodi assicurativi loro necessari per centralizzare presso l’INPS l’anzianità utile alla pensione. Allo stato, l’ unica alternativa possibile sarebbe quella di chiedere di fruire della pensione in totalizzazione, risparmiando  l’onere di ricongiunzione, ma acquisendo una pensione di gran lunga inferiore rispetto a quella alla quale  si avrebbe avuto diritto prima del D.L. 78/2010. Data l’importanza della problematica, sono in discussione alla Camera alcune proposte di legge volte ad una rivisitazione della questione. Le ipotesi attualmente in discussione prevedono una bipartizione:
a)      con provvedimento amministrativo verrebbero salvaguardati una parte degli interessati, mediante la conferma della gratuità della ricongiunzione, utilizzando quale discrimine temporale la data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 78/10 (la L. 122/10);
b)     con un provvedimento di natura legislativa, verrebbero gestite le posizioni dei restanti contribuenti.
 

06/12/2012

Licenziamento per superamento del comporto: chiarimenti del Ministero del Lavoro

La Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro) ha modificato l’art. 7 della Legge n. 604/1966, stabilendo che al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia adesso applicabile una nuova procedura, che prevede un tentativo di conciliazione obbligatorio presso le Commissioni provinciali di conciliazione, istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro. Stante quanto previsto dalla Riforma, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali se anche i licenziamenti per superamento del periodo di comporto siano assoggettabili alla nuova procedura e il Ministero, con nota prot. 12886 del 12 ottobre 2012, ha chiarito che l’ipotesi di recesso determinata dal superamento del periodo di comporto non integra la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pertanto non sono da applicare, in tale ipotesi, le regole e le procedure previste dal novellato art. 7 della Legge n. 604/1966.
 

06/12/2012

Emersione lavoratori extracomunitari: possibilità di completare la procedura entro il 31/01/2013

Con la circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative per chi ha versato, entro il 15 ottobre scorso, il contributo forfettario di 1000 euro relativo alla procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri, ma non ha inviato la domanda correlata. Viene data la possibilità di completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda a partire dalle ore 8 del 10 dicembre 2012 fino al 31 gennaio 2013 attraverso il sistema di inoltro telematico. In caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima della conclusione della procedura presso lo Sportello Unico, per causa di forza maggiore sopravvenuta, la circolare ammette, inoltre, il subentro di un nuovo datore di lavoro, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro, purché sussistano i requisiti previsti dalla norma. Se il subentro non è possibile, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
 

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