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16/01/2013 |
Presentazione delle domande di indennità di disoccupazione: modalità operative |
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Attraverso il messaggio n. 760 del 14/01/2013 l’ INPS rende noto che vengono rilasciati i servizi telematici per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012. In base a quanto stabilito dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012, la presentazione delle domande di indennità dovrà avvenire esclusivamente per via telematica. Più precisamente, la presentazione delle domande dovrà sfruttare uno dei seguenti canali:
· WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
· Contact Center multicanaleattraverso il numero telefonico 803164 – con il supporto dei servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto;
· Patronati/intermediari dell’Istituto– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
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16/01/2013 |
Corte di Cassazione: ipotesi di nullità del patto di non concorrenza |
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Attraverso la sentenza n. 212 del 8 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato la nullità del patto di non concorrenza nell’ipotesi in cui la risoluzione del patto sia rimessa unicamente al datore di lavoro. Gli Ermellini hanno ritenuto che non possa essere "attribuito al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, così vanificando la previsione della fissazione di un termine certo”. Inoltre, i Giudici hanno aggiunto che "la grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego delle energie lavorative risulta compatibile soltanto con un vincolo stabile, che si presume accettato dal lavoratore all’esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto".
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15/01/2013 |
Lavoro all’estero ed indennità di mobilità: chiarimenti dall’INPS |
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Attraverso il messaggio n. 656 del 11/01/2013 l’ INPS, avendo richiesto un parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito che i lavoratori percettori di indennità di mobilità ordinaria possono svolgere periodi di attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale ai sensi dell’art. 8, commi 6 e 7 della legge 23 dicembre 1991 n. 223 anche all’estero, in Paesi appartenenti alla U.E. e/o Convenzionati ed in Paesi extracomunitari, mantenendo il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità, con la sospensione della relativa prestazione per gli stessi periodi. Il lavoratore in mobilità che si rioccupa all’estero a tempo determinato dovrà comunicare obbligatoriamente la rioccupazione entro 5 giorni alla Struttura INPS competente e, altresì, rispettare il divieto di trasferimento definitivo all’estero.
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15/01/2013 |
Invio del prospetto informativo disabili |
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Dal 10 gennaio 2013 e fino al 15 febbraio, le aziende con almeno 15 dipendenti debbono inviare telematicamente il prospetto informativo disabili, considerando le novità intervenute con la Riforma Lavoro. L’invio va effettuato attraverso i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma. Il prospetto è unico a livello nazionale e deve essere inviato al nodo regionale ove è ubicata la sede legale del datore di lavoro, tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione dei soggetti obbligati ed abilitati un sistema sussidiario per consentire l’invio telematico del prospetto informativo nel caso di mancata attivazione dei sistemi informatici regionali. Sono tenute all’invio solo le aziende con almeno 15 dipendenti le quali devono comunicare le informazioni riferite all’organico aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente (quindi al 31/12/2012), sempre che, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva; in caso contrario il prospetto non va inviato.
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14/01/2013 |
INPS: chiarimenti sulle tutele in costanza di rapporto di lavoro |
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Con la circolare n. 1 del 7 Gennaio 2013 l’INPS ha illustrato le modifiche introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 Giugno 2012, n.92) in tema di tutele in costanza di rapporto di lavoro. In primo luogo, si sottolinea che la legge di riforma ha incluso nel novero delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, precedentemente ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi. Nel dettaglio, si tratta di imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. In secondo luogo, la circolare evidenzia che la legge di riforma ha messo a regime l'indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale ed ha introdotto importanti novità relativamente alla disciplina della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario per le aziende interessate da procedure concorsuali. Infine, dal punto di vista dei beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, la legge di riforma ha abrogato la normativa relativa al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ed ha disciplinato le ipotesi di decadenza in caso di rifiuto del beneficiario di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo.
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14/01/2013 |
Modalità di fruizione del congedo per il padre lavoratore |
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Il 22 dicembre 2012 Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, ha sottoscritto il decreto contenente le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre lavoratore, previsto dalla Legge n. 92/2012. Il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. La fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni è, invece, condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. Il pagamento dell’indennità è a carico dell’INPS ed è pari al 100% della retribuzione. La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di una richiesta in forma scritta al datore di lavoro.
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11/01/2013 |
Corte di Cassazione: licenziamento di un dirigente d’azienda |
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Attraverso la sentenza n. 20856/2012 la Corte di Cassazione ha chiarito che il licenziamento individuale di un dirigente d’azienda non richiede un giustificato motivo oggettivo. La Suprema Corte ha ritenuto che il licenziamento sia consentito in tutti i casi in cui risulti essere dettato da motivazioni legate ad una riorganizzazione aziendale, e sia quindi connesso a scelte imprenditoriali. E’ tuttavia necessario dimostrare che tali scelte non siano arbitrarie, pretestuose e persecutorie.
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11/01/2013 |
Poligrafici: accordo per la riduzione dell’intervallo temporale tra contratti a tempo determinato |
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Attraverso un accordo del 18 dicembre 2012, stipulato tra i sindacati e le associazioni di categoria, è stata stabilita la possibilità di ridurre gli intervalli di tempo previsti dalla Riforma del Mercato del Lavoro per quanto riguarda la successione dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore poligrafico. La riduzione a 20 giorni (contratti a termine fino a 6 mesi) o 30 giorni (contratti a termine oltre 6 mesi) tra contratti a tempo determinato potrà avvenire solo in presenza di particolari situazioni.
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10/01/2013 |
INAIL: assicurazione contro gli infortuni domestici |
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Entro il 31 gennaio 2013 coloro che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora sono tenuti al versamento del premio INAIL 2013 per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. L’obbligo si configura a carico dei soggetti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni ed il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro. L’importo del premio è pari ad euro 12,91 e sono esclusi dal versamento coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
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10/01/2013 |
Corte di Cassazione: legittimo il licenziamento anche se il fatto non costituisce reato |
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Attraverso la sentenza n. 206 dell’ 8 gennaio 2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento di un lavoratore basato su un fatto penalmente perseguito. Il lavoratore in questione è stato prosciolto dal giudice penale, che ha stabilito che il fatto non costituisce reato, tuttavia i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la sentenza di proscioglimento non determini l’illegittimità del licenziamento, basato su una libera valutazione del datore di lavoro.
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