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18/02/2013 |
Settore credito: novità sull’assegno straordinario |
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Con il messaggio n. 2834 del 14 Febbraio 2013 l’INPS rende noto che, in applicazione di un accordo - quadro sottoscritto l’8 luglio 2011 tra l’ABI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, e recepito con il decreto interministeriale n. 67329 del 3 agosto 2012, è stata prevista una riduzione percentuale degli assegni straordinari, al ricorrere di particolari condizioni. In particolare, si prevede che, per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo, il valore dell’assegno straordinario venga percentualmente ridotto dell’8% ovvero dell’11% in funzione dell’ultima retribuzione annua lorda. Attraverso il messaggio di cui sopra, l’INPS detta le istruzioni operative per procedere alla riduzione degli assegni. I lavoratori interessati dalle riduzioni riceveranno a breve una comunicazione informativa da parte dell’Istituto.
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18/02/2013 |
Garante della privacy: modalità di controllo del pc aziendale. |
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In data 14 Febbraio 2013 il Garante della Privacy ha dato alcuni chiarimenti circa le modalità di controllo del pc aziendale fornito ai lavoratori. Più precisamente, il Garante ha ribadito che il datore di lavoro può effettuare controlli mirati, al fine di verificare l'effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Tale attività, però, può essere svolta solo nel rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori e della normativa sulla protezione dei dati personali che prevede, tra l'altro che alla persona interessata debba essere sempre fornita un'idonea informativa sul possibile trattamento dei suoi dati connesso all'attività di verifica e controllo.
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15/02/2013 |
Inail: stop agli incentivi per il reimpiego di personale con qualifica dirigenziale |
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Con nota 13 febbraio 2013 n. 1091 l’INAIL rende noto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto l’azzeramento per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 del capitolo di spesa riguardante "Somme da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai loro consorzi ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale". Pertanto, stante il mancato rifinanziamento della misura agevolativa in questione, a decorrere dall'autoliquidazione 2012/2013 la riduzione del premio del 50%, prevista dall'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, non sarà applicata né in regolazione né in rata. I datori di lavoro che avessero già effettuato il pagamento del premio avvalendosi della predetta riduzione devono ricalcolare il premio dovuto e versare la differenza entro il termine del 18 febbraio 2013. Gli interessati hanno facoltà di inviare nuovamente la dichiarazione delle retribuzioni 2012, ove già trasmessa, fermo restando che l'Istituto non applicherà la riduzione indipendentemente da detto nuovo invio.
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15/02/2013 |
Autoliquidazione INAIL 2012/2013 |
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Entro il 18 febbraio 2013 dovranno essere versati i premi assicurativi INAIL a saldo 2012 ed acconto 2013. La dichiarazione telematica delle retribuzioni, invece, dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 18 marzo 2013. E’ prevista la possibilità di scegliere il pagamento rateale del premio; in questa ipotesi entro lunedì 18 febbraio 2013 dovrà essere eseguito il pagamento della prima delle quattro rate. Le successive tre rate andranno versate il giorno 16 di maggio, agosto, e novembre 2013, maggiorate degli interessi.
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14/02/2013 |
INPS: proroga sospensione contributo Fondo di Solidarietà per il Sostegno del Reddito, dell’Occupazione e della Riconversione del Personale Dipendente dalle Imprese Assicuratrici |
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Attraverso il messaggio n. 2697 del 12/02/2013 l’INPS rende noto che il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il Sostegno del Reddito, dell’Occupazione e della Riconversione del Personale Dipendente dalle Imprese Assicuratrici ha disposto la proroga della sospensione del contributo ordinario dello 0,50% da gennaio a dicembre 2013. Pertanto, per il periodo in questione, la procedura di gestione dei flussi UNIEMENS non richiederà il contributo di finanziamento al Fondo (codice M100). L’ Istituto ricorda che i Fondi di Solidarietà istituiti presso l’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedono un contributo ordinario di finanziamento, a carico delle imprese e dei lavoratori, pari allo 0,50%.
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14/02/2013 |
Corte di Cassazione: decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi |
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Con la sentenza n.1571/2013 la Corte di Cassazione conferma l’orientamento secondo il quale il datore di lavoro decade dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orario o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.
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13/02/2013 |
INPS: aliquote Gestione separata per il 2013 |
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Con la Circolare n. 27 del 12/02/2013 l’INPS comunica che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento.
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13/02/2013 |
INPS: proroga applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all'estero |
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Attraverso il Messaggio 2698 del 12/02/2013 l’INPS rende noto che la Legge n. 288 del 24 dicembre 2012 (c.d. Legge di Stabilità) ha esteso all'anno 2013 il diritto per i residenti all'estero a richiedere le detrazioni per carichi familiari. Pertanto, ai soggetti non residenti in Italia, le detrazioni per carichi di famiglia (di cui all'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. mod.) spettano anche per l’anno 2013, a condizione che:
- gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
- di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
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12/02/2013 |
Legittimità del licenziamento e mancata corresponsione della retribuzione |
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Attraverso la sentenza n. 2760 del 6 febbraio 2013 la Suprema Corte ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa di un lavoratore che non aveva ripreso la propria attività lavorativa dopo un periodo di ferie. Gli Ermellini hanno inoltre precisato che al dipendente in questione non è dovuta la corresponsione delle retribuzioni per il periodo intercorrente tra la contestazione dell’inadempienza ed il provvedimento espulsivo.
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12/02/2013 |
INPS: importo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici |
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Attraverso la Circolare n. 25 dell’ 8 febbraio 2013 l’INPS ha reso noto le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2013 per i lavoratori domestici. L’Istituto, inoltre, ha precisato che per i rapporti di lavoro a tempo determinato è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale. Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi. La restituzione può avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.
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