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27/03/2013 |
Contratto a tempo determinato e diritto del datore di lavoro di adibire il lavoratore ad altre mansioni |
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Con la sentenza n. 6787 del 19/03/2013 la Corte di Cassazione ha ribadito, conformemente alla giurisprudenza precedente, che il lavoratore assunto a termine ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, posto che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa. Pertanto, continuano gli Ermellini, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere autorganizzatorio - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni.
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27/03/2013 |
INPS: retribuzioni di riferimento, anno 2013, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità, tubercolosi |
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Attraverso la circolare n. 47 del 26 marzo 2013 l’INPS comunica le retribuzioni di riferimento, nell’anno 2013, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori:
1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4.
2. Lavoratori agricoli a tempo determinato.
3. Compartecipanti familiari e piccoli coloni.
4. Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari.
5. Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità).
6. Lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole professionali (solo maternità/paternità).
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25/03/2013 |
Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: chiarimenti INPS |
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Attraverso la circolare n. 44 del 22/03/2013 l’INPS ha fornito chiarimenti circa i criteri impositivi e la misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro. L’Istituto ricorda che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%). Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3). Il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time).Per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.
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25/03/2013 |
Durc e società di capitali |
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Attraverso il Messaggio n. 4925 del 21/03/2013 l’INPS rende noto che, con Interpello n. 2/2013, riguardante il rilascio del Durc alle società di capitali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha esplicitato il principio secondo cui, nell’ambito della verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci. Il Ministero ha chiarito che la regolarità contributiva debba essere verificata solo con riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente. Da ciò discende che, ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, non rileva l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente, siano tenuti all'iscrizione in una delle gestioni amministrate dall'Inps. Delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame, in virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola.
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22/03/2013 |
INAIL: proroga del termine per la trasmissione della la denuncia di infortunio su file |
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In data 19 marzo 2013 l’INAIL ha comunicato che è stata prorogata al 31 maggio 2013 la data entro la quale sarà consentito inviare la denuncia/comunicazione di infortunio tramite file, utilizzando la precedente versione. L’Istituto ha comunicato, inoltre, che è disponibile la documentazione attualizzata agli aggiornamenti riportati nell’informativa sulle novità.
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22/03/2013 |
Invio comunicazione monitoraggio lavori usuranti |
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Entro il 31 marzo 2013 i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la comunicazione relativa al monitoraggio annuale dei lavori usuranti. La comunicazione deve essere inviata telematicamente alla Direzione Territoriale del Lavoro e agli enti previdenziali competenti. E’ necessario indicare, in modo particolare, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha effettuato le lavorazioni. L’omissione della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro, ed è applicabile quanto previsto dall'art. 13, comma 2 e ss., D.Lgs. n. 124/2004.
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20/03/2013 |
INPS: liste di mobilità e licenziamento per giustificato motivo oggettivo |
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Attraverso il messaggio n. 4679 del 18/03/2013 l’INPS ricorda che per il 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, né gli incentivi inerenti il loro impiego. L’Istituto ricorda che resta in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo.
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20/03/2013 |
Legge di stabilità 2013 ed indennità di disoccupazione ASpI e mini – Aspi |
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Attraverso la circolare n. 37 del 14 marzo 2013 l’INPS integra le disposizioni impartite con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 in merito alla indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI, soprattutto per quanto riguarda le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013). Tra le varie integrazioni e alla luce delle modifiche intervenute, l’Istituto precisa che:
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per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
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per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
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19/03/2013 |
Indennità per ferie non godute: esclusa l’imponibilità |
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Attraverso la sentenza n. 89 del 06/02/2013 la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha confermato l’orientamento in base al quale l’indennità per ferie non godute ha natura risarcitoria e non retributiva e reddituale. Pertanto, alla luce di tale considerazione, si esclude l’imponibilità delle somme erogate ai dipendenti quale compenso per ferie non godute. Secondo la Commissione, dunque, l’imponibilità, a norma del D.P.R. n. 917/86, si esclude in quanto l'indennità è tesa a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale.
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19/03/2013 |
INPS: pubblicazione tabelle aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2013 |
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Attraverso il Messaggio n. 4623 del 15/03/2013 l’INPS pubblica le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2013 per soggetti Uniemens e per Aziende agricole. L’Istituto fa seguito a quanto anticipato nelle circolari n. 140/2012 e n. 22/2013, rimandando, inoltre, per ogni eventuale approfondimento relativo alle Aziende agricole alla circolare n. 13/2013.
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