Attraverso la circolare 11 aprile 2013, n. 19, l'Inail comunica i servizi per i quali, dal 30 aprile 2013, è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche. L’Istituto chiarisce che, dal 30 aprile 2013, le denunce di seguito elencate dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il servizio "Variazione ditta" disponibile per gli utenti già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi attivi in www.inail.it, Punto cliente:
- denuncia di una nuova sede dei lavori (apertura nuova Pat e relative polizze dipendenti e/o artigiani, quadri B2, V43, V54, V65, O6, O27, P8) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- cessazione di una sede dei lavori (chiusura Pat e cessazione relative polizze) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- variazione attività - nuova lavorazione polizza dipendenti e dati retributivi;
- cessazione di una lavorazione polizza dipendenti;
- cessazione polizza dipendenti ditta artigiana;
- nuovo soggetto artigiano - dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni;
- cessazione soggetto assicurato artigiano;
- nuova lavorazione assicurazione artigiani - dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni;
- variazione incidenza rischi assicurati polizza artigiani;
- variazione ragione sociale nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- variazione sede legale nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- variazione legale rappresentante nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- variazione soggetto delegato art. 14 T.U. nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- variazione indirizzo sede dei lavori Pat, nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese;
- variazione rischio silicosi/asbestosi e dati retributivi;
- variazione dati anagrafici e classificativi soci e familiari non artigiani.
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