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12/07/2013

Ridefinizione della sospensione dello status di disoccupato

Il Decreto Legge 73/2013 ha ripristinato parzialmente la normativa in vigore prima della Legge 12/2012 in materia di definizione dello status di disoccupato. Più precisamente, se il reddito legato allo svolgimento di un’attività lavorativa è di importo minimo, il lavoratore mantiene lo status di disoccupato, come avveniva prima della Riforma Fornero. Resta ferma invece la regola per cui, nel caso in cui si svolga un’attività di lavoro subordinato per un periodo di tempo superiore ai sei mesi, si perde il diritto alla sospensione dello stato di disoccupazione, a prescindere dal reddito percepito.

11/07/2013

Tirocini: le novità del decreto legge 76/2013

Il Decreto Legge 76/2013 stabilisce che, in attesa del recepimento da parte delle Regioni delle linee guida fissate dall’accordo Stato – Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di tirocini, quelle Regioni che non hanno ancora adeguato le loro normative interne potranno applicare la vecchia disciplina prevista dall’art. 18 della Legge 196/97 e dal Dm di attuazione 142/98 fino al 31 dicembre 2015. Il Decreto Legge di cui sopra, inoltre, stabilisce la possibilità di prolungare di un mese la durata massima dei tirocini, durata variabile in base all’età ed al grado di istruzione del tirocinante.

11/07/2013

Estensione della convalida delle dimissioni

Il Decreto Legge 46/2013 ha previsto che le disposizioni introdotte dalla Legge 92/2013 (Legge Fornero) in materia di convalida delle dimissioni vengano estese anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai contratti di associazione in partecipazione. Si ricorda che tale procedura ha la finalità di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, essendo tesa alla verifica della volontà del lavoratore.

10/07/2013

Definizione di lavoratori “svantaggiati”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Luglio 2013 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 Marzo 2013 che identifica la categoria dei lavoratori “svantaggiati”. Il Decreto di cui sopra chiarisce che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008, appartiene alla suddetta categoria: a) “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”, ovvero coloro i quali negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione; b) coloro che non abbiano conseguito un titolo di istruzione secondaria superiore; c) “chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani” e appartiene al genere sottorappresentato.
 

10/07/2013

Versamento contributi per lavoratori domestici

Con il messaggio n. 10845 del 4 Luglio 2013 l’INPS ricorda che il 10 Luglio 2013 rappresenta il termine ultimo per il versamento dei contributi dovuti per il personale domestico, relativi al secondo trimestre 2013. L’Istituto ribadisce che la Legge 92/2012 (Riforma Fornero) ha previsto che ai rapporti a tempo determinato venga applicato un contributo addizionale a carico del datore di lavoro domestico, pari all’ 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. L’Istituto, dunque, conferma l’individuazione di due diverse tabelle contributive, una per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, senza contributo addizionale, l’altra per i rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensiva del contributo addizionale.
 

03/07/2013

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori

Il Decreto Legge 28 Giugno 2013 n. 76 ha previsto degli incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori. Più precisamente, è stato previsto un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni:
  • siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • siano privi di diploma di scuola media superiore o professionale;
  • vivano soli con una o più persone a carico.
Le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive del periodo di riferimento. Il valore mensile dell’incentivo non può superare l’importo di € 650,00 per lavoratore. L’incentivo, inoltre, può essere corrisposto, per un periodo di 12 mesi ed entro i limiti di € 650,00 mensili, nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui sopra, sia quelle soggettive, relative quindi al lavoratore, sia quella relativa all’incremento occupazionale netto che dev’essere realizzato dall’azienda.
 

03/07/2013

Novità sul contratto a termine

Il D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 ha modificato la normativa sui contratti a termine, prevedendo, tra le altre novità, una riduzione dei vincoli previsti per il contratto acausale. La nuova disciplina conferma la possibilità di stipulare contratti acausali della durata di 12 mesi nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato concluso tra lavoratore e datore di lavoro, tuttavia, diviene ammissibile la stipula di contratti a termine senza l’apposizione di una causa anche in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi di qualsiasi livello - compresi quelli aziendali – stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A tale proposito si ricorda che la Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) aveva sancito la possibilità per i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di prevedere la stipula di contratti acausali nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato avvenisse nell’ambito di specifiche ipotesi, nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di prorogare il contratto a termine acausale, sia nel caso in cui lo stesso sia stato stipulato nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, sia qualora lo stesso sia stato stipulato per altre ipotesi in virtù della contrattazione collettiva.
 

01/07/2013

Contratto a progetto: novità in vista

Nel Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 è stato approvato un Decreto Legge che cambia nuovamente le disposizioni sul contratto a progetto. Tra le novità introdotte si sottolinea che nel testo originario della norma che disciplina tale tipologia contrattuale erano esclusi sia i compiti meramente esecutivi che quelli ripetitivi, disgiuntamente considerati, ora i requisiti devono essere presenti contemporaneamente per poter escludere la possibilità di instaurare un contratto di lavoro a progetto.
 

01/07/2013

Contratto di lavoro intermittente: nuova disciplina

Il Decreto Legge approvato dal C.d.M. del 26 giugno incide sensibilmente sulla disciplina del contratto di lavoro intermittente. Più precisamente, è stato delimitato l’utilizzo di questa forma contrattuale secondo criteri temporali: il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Il computo delle giornate partirà con l’entrata in vigore del decreto, il superamento del limite posto comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo pieno ed indeterminato.
 

26/06/2013

Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello: modalità di invio delle domande

Attraverso il messaggio n. 10127 del 21/06/2013 l’INPS rende noto che, a partire dalle ore 15.00 di lunedì 24 giugno 2013 alle ore 23.00 di giovedì 25 luglio 2013, potranno essere trasmesse via internet le domande utili a richiedere lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell’anno 2012. L’Istituto ricorda che i contenuti e le modalità di accesso allo sgravio contributivo sono stati illustrati nella circolare n. 73 del 3 maggio 2013. Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23,00 di venerdì 26/07/2013.
 

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